venerdì, agosto 17, 2007

Se questa è democrazia

Volevo solo far presente che alcuni passi del Codice Penale, che se non hai permessi non pubblichi (e forse non paghi), e se lo fai rischi la galera.
Dipende poi se quello che dici va bene o meno alle autorità municipali, provinciali eccetera, o se hai appoggi in certi partiti.
Fatto sta che agire da soli è vietato, ed è vietato fare conoscere problemi ad altre persone anche mettendosi sopra una cassetta della verdura a parlare.
Nella bella democrazia che è l'Italia, infatti, è vietato fare volantinaggio se non hai permesso, non puoi attaccare manifesti sui pali (da una parte è bene che sia così, a causa della mancanza di buon senso) e non puoi improvvisare manifestazioni di protesta, anche se vuoi segnalare il proprio dissenso su una situazione che proprio non ti va giù, e la stampa sta zitta.
In parole povere, niente Speaker Corner in un paese "civile ed occidentale", e l'ultimo scoglio è rimasto Internet, al quale, la stampa pubblica italica, ovvero quella dei matti, fa cattiva pubblicità, mettendo in risalto solo il brutto della rete (specchio della vita normale con un po' più di democrazia).
Quindi mi domando se la democrazia sia limitata o meno, e soprattutto perchè il popolo continua a prenderla nel didietro con allegria...
Quanto riportato in seguito ha ancora le cifre delle ammende in lire.

Art. 654 Grida e manifestazioni sediziose


Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno.

Art. 657 Grida o notizie atte a turbare la
tranquillità pubblica o privata

Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 658 Procurato allarme presso l'Autorità


Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso
l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione.

Art. 663 Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni


Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità e senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca
iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 11 luglio 1994,
n. 480.

Art. 663 bis Divulgazione di stampa clandestina
Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga
stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con l'ammenda fino a lire duecentocinquantamila o con l'arresto fino ad un anno (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.


Insomma, volenti o nolenti, bisogna prendercela sempre nel didietro (finchè
nessuno si sveglierà)...

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